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INTERNET COME ORDINAMENTO GIURIDICO
Rispetto all’originaria funzione della Rete, utilizzata da una ristretta comunità
scientifica e/o militare come mezzo di scambio/comunicazione di dati ed
informazioni, lo spazio digitale si presenta oggi “popolato” da un gruppo eterogeneo
di soggetti che interagiscono fra loro, creando rapporti giuridici ed umani,
scambiandosi idee, facendo affari, ecc.. A causa della progressiva espansione della
Rete, anche la comunità degli utenti, originariamente piuttosto ristretta e
culturalmente omogenea, si è allargata e differenziata, stabilendo proprie regole di
organizzazione8 e di condotta.
Invero, le caratteristiche tecniche della Rete e lo scopo comune perseguito dai relativi
utenti, rappresentato dal continuo ed immediato scambio di informazioni, ha
determinato una strutturazione anche gerarchica dei rapporti fra i singoli operatori,
dando origine ad un vero e proprio ordinamento giuridico autonomo, che potremmo
definire come “Cybercommunity”.
Tale ordinamento, la cui caratteristica essenziale consiste nell’impossibilità di definire
un confine geografico che abbia un significato giuridicamente rilevante, è stato,
peraltro, capace di imporre norme di comportamento e gerarchie sia ai propri membri
che a coloro che intendono interagire con la Cybercommunity. Per lungo tempo,
quindi, le regole create dall’utenza della Rete hanno reso sostanzialmente inefficaci le
norme di fonte statale all’interno del Cyberspazio, dando l’impressione che Internet
fosse una sorta di comunità anarchica.
Si consideri, infatti, che tradizionalmente la relazione fra Cybercommunity e
ordinamento statale si è risolta nel tentativo da parte di quest’ultimo di far valere,
all’interno del Cyberspazio, regole che, per loro natura, hanno un’efficacia
territorialmente limitata. In tal modo si è cercato di comporre il conflitto esistente fra
ordinamento statale e Cybercommunity attraverso un’imposizione delle regole del
primo sul secondo. Il tentativo di stabilire un rapporto di supremazia-subordinazione
fra i due ordinamenti ha, però, determinato la sostanziale inefficacia in Rete delle
norme poste dagli ordinamenti territoriali, denunciando il fallimento del tradizionale
approccio ad Internet e delegittimando progressivamente l’ordinamento territoriale e
la forza delle sue regole fra i membri della Cybercommunity.
Sebbene implicitamente, il legislatore statale è stato, quindi, costretto ad un lento
riconoscimento della Cybercommunity come ordinamento autonomo, con la
conseguente recessione dell’ordinamento statale in alcune materie. Quanto sopra ha
determinato e sta determinando un processo di osmosi fra le regole dei due
ordinamenti, consentendo alle comunità territoriali di riassumere gradualmente il
controllo di alcuni fenomeni che hanno luogo nel Cyberspazio ed ai cyberutenti di
iniziare a beneficiare, anche in Rete, della medesima tutela garantita fuori dalla Rete.
Nel caso specifico della pubblicità on-line, il tentativo di assicurare anche in Rete
un’efficace tutela degli interessi di consumatori ed aziende ha spesso indotto le
autorità statali a promuovere forme di autoregolamentazione e codici deontologici,
per i cd. “prestatori dei servizi della società dell’informazione”.

In Italia, nonostante le numerose petizioni di principio, l’unica iniziativa di rilievo in
materia è quella intrapresa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che, in data
29 maggio 1997, ha presentato una Bozza di Codice di Autoregolamentazione in cui
viene, fra l’altro, previsto l’impegno per “il fornitore di contenuti … a rispettare la
normativa di cui al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sia per la pubblicità a
favore dei servizi offerti, veicolata attraverso gli stessi servizi o attraverso altri mezzi,
sia per la pubblicità volta a promuovere altri servizi o prodotti, in cui il servizio
rappresenta unicamente il veicolo di diffusione”1. La disposizione innanzi riportata
sembra prendere atto del carattere “a-giurisdizionale” ed “a-territoriale” della Rete,
promovendo fra i membri della Cybercommunity forme di autoregolamentazione che
tengano conto delle esperienze più significative nel settore della pubblicità, quale il
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
Purtroppo, però, la seconda parte della suddetta disposizione mette ancora una volta
in evidenza il tradizionale vizio dell’ordinamento statale di voler subordinare la Rete
ai propri fini particolari, senza tener conto delle regole di funzionamento della
Cybercommunity. Tale norma, infatti, stabilisce che il fornitore dei contenuti si
impegni, altresì, ad “offrire a particolari condizioni spazi pubblicitari per la
comunicazione di rilevanza sociale, in base alle stesse norme previste per la
pubblicità radio televisiva”. Il rinvio alle “norme previste per la pubblicità
radiotelevisiva” ha, in realtà, poco senso in un codice di autodisciplina diretta agli
operatori della Rete. Le norme richiamate, in realtà, hanno un carattere
essenzialmente territoriale che mal si concilia con la natura di Internet intesa come
“rete mondiale in cui tutti i contenuti e servizi presenti sono accessibili da qualsiasi
utente ovunque esso si trovi, senza vincolo di tipo geografico”.
Peraltro, la Bozza in esame, nonostante sia stata recepita nell’ultima versione del
Codice di Autoregolamentazione per i servizi Internet, presentata dall’Associazione
Italiana Internet Providers (AIIP), è ancora oggi lettera morta non essendo stata
approvata né sottoscritta da alcuna associazione di categoria.
Un’iniziativa degna di attenzione è, invece, quella condotta a livello comunitario
dall’Alleanza Europea per l’Etica in Pubblicità (qui di seguito “AEEP”), un
organismo che riunisce tutte le organizzazioni europee che adottano codici di
autodisciplina pubblicitaria e che ha come scopo quello di “cercare di raggiungere
una convergenza dei principi che governano i sistemi di autodisciplina attualmente
operanti in Europa” e “dimostrare che i meccanismi nazionali di autodisciplina sono
da preferire a un'estensione della legislazione a livello europeo”.
Il modello proposto dall’AEEP è basato sul cd. principio del Paese d’Origine e mira
ad assicurare ai consumatori dei diversi paesi europei la stessa tutela garantita nel
paese d’origine della comunicazione commerciale attraverso il mutuo riconoscimento
dei sistemi autodisciplinari. Tale sistema dovrebbe consentire un’integrazione a
livello comunitario fra i diversi sistemi di autodisciplina al fine di “evitare [attraverso
controlli volontari esercitati da organismi autodisciplinari] azioni giudiziarie o ricorsi
amministrativi”. Naturalmente, il successo in Rete del suddetto modello presuppone
l’adesione dei “prestatori dei servizi della società dell’informazione” ai codici di
autodisciplina dei rispettivi Paesi, la qualcosa, per quanto concerne l’Italia, sembra, al
momento, lontana a venire.
Quanto sopra dimostra che il processo di integrazione fra ordinamenti giuridici,
auspicato nella parte iniziale di questo capitolo, è ancora alle battute iniziali e ciò sta
creando ed ha creato non poche difficoltà in particolare con riferimento alla legge
applicabile a singoli fenomeni che hanno luogo nel Cyberspazio.
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