| INTERNET COME ORDINAMENTO GIURIDICO |
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INTERNET COME ORDINAMENTO GIURIDICO Rispetto all’originaria funzione della Rete, utilizzata da una ristretta comunità scientifica e/o militare come mezzo di scambio/comunicazione di dati ed informazioni, lo spazio digitale si presenta oggi “popolato” da un gruppo eterogeneo di soggetti che interagiscono fra loro, creando rapporti giuridici ed umani, scambiandosi idee, facendo affari, ecc.. A causa della progressiva espansione della Rete, anche la comunità degli utenti, originariamente piuttosto ristretta e culturalmente omogenea, si è allargata e differenziata, stabilendo proprie regole di organizzazione8 e di condotta. Invero, le caratteristiche tecniche della Rete e lo scopo comune perseguito dai relativi utenti, rappresentato dal continuo ed immediato scambio di informazioni, ha determinato una strutturazione anche gerarchica dei rapporti fra i singoli operatori, dando origine ad un vero e proprio ordinamento giuridico autonomo, che potremmo definire come “Cybercommunity”. Tale ordinamento, la cui caratteristica essenziale consiste nell’impossibilità di definire un confine geografico che abbia un significato giuridicamente rilevante, è stato, peraltro, capace di imporre norme di comportamento e gerarchie sia ai propri membri che a coloro che intendono interagire con la Cybercommunity. Per lungo tempo, quindi, le regole create dall’utenza della Rete hanno reso sostanzialmente inefficaci le norme di fonte statale all’interno del Cyberspazio, dando l’impressione che Internet fosse una sorta di comunità anarchica. Si consideri, infatti, che tradizionalmente la relazione fra Cybercommunity e ordinamento statale si è risolta nel tentativo da parte di quest’ultimo di far valere, all’interno del Cyberspazio, regole che, per loro natura, hanno un’efficacia territorialmente limitata. In tal modo si è cercato di comporre il conflitto esistente fra ordinamento statale e Cybercommunity attraverso un’imposizione delle regole del primo sul secondo. Il tentativo di stabilire un rapporto di supremazia-subordinazione fra i due ordinamenti ha, però, determinato la sostanziale inefficacia in Rete delle norme poste dagli ordinamenti territoriali, denunciando il fallimento del tradizionale approccio ad Internet e delegittimando progressivamente l’ordinamento territoriale e la forza delle sue regole fra i membri della Cybercommunity. Sebbene implicitamente, il legislatore statale è stato, quindi, costretto ad un lento riconoscimento della Cybercommunity come ordinamento autonomo, con la conseguente recessione dell’ordinamento statale in alcune materie. Quanto sopra ha determinato e sta determinando un processo di osmosi fra le regole dei due ordinamenti, consentendo alle comunità territoriali di riassumere gradualmente il controllo di alcuni fenomeni che hanno luogo nel Cyberspazio ed ai cyberutenti di iniziare a beneficiare, anche in Rete, della medesima tutela garantita fuori dalla Rete. Nel caso specifico della pubblicità on-line, il tentativo di assicurare anche in Rete un’efficace tutela degli interessi di consumatori ed aziende ha spesso indotto le autorità statali a promuovere forme di autoregolamentazione e codici deontologici, per i cd. “prestatori dei servizi della società dell’informazione”. In Italia, nonostante le numerose petizioni di principio, l’unica iniziativa di rilievo in materia è quella intrapresa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che, in data 29 maggio 1997, ha presentato una Bozza di Codice di Autoregolamentazione in cui viene, fra l’altro, previsto l’impegno per “il fornitore di contenuti … a rispettare la normativa di cui al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sia per la pubblicità a favore dei servizi offerti, veicolata attraverso gli stessi servizi o attraverso altri mezzi, sia per la pubblicità volta a promuovere altri servizi o prodotti, in cui il servizio rappresenta unicamente il veicolo di diffusione”1. La disposizione innanzi riportata sembra prendere atto del carattere “a-giurisdizionale” ed “a-territoriale” della Rete, promovendo fra i membri della Cybercommunity forme di autoregolamentazione che tengano conto delle esperienze più significative nel settore della pubblicità, quale il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Purtroppo, però, la seconda parte della suddetta disposizione mette ancora una volta in evidenza il tradizionale vizio dell’ordinamento statale di voler subordinare la Rete ai propri fini particolari, senza tener conto delle regole di funzionamento della Cybercommunity. Tale norma, infatti, stabilisce che il fornitore dei contenuti si impegni, altresì, ad “offrire a particolari condizioni spazi pubblicitari per la comunicazione di rilevanza sociale, in base alle stesse norme previste per la pubblicità radio televisiva”. Il rinvio alle “norme previste per la pubblicità radiotelevisiva” ha, in realtà, poco senso in un codice di autodisciplina diretta agli operatori della Rete. Le norme richiamate, in realtà, hanno un carattere essenzialmente territoriale che mal si concilia con la natura di Internet intesa come “rete mondiale in cui tutti i contenuti e servizi presenti sono accessibili da qualsiasi utente ovunque esso si trovi, senza vincolo di tipo geografico”. Peraltro, la Bozza in esame, nonostante sia stata recepita nell’ultima versione del Codice di Autoregolamentazione per i servizi Internet, presentata dall’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), è ancora oggi lettera morta non essendo stata approvata né sottoscritta da alcuna associazione di categoria. Un’iniziativa degna di attenzione è, invece, quella condotta a livello comunitario dall’Alleanza Europea per l’Etica in Pubblicità (qui di seguito “AEEP”), un organismo che riunisce tutte le organizzazioni europee che adottano codici di autodisciplina pubblicitaria e che ha come scopo quello di “cercare di raggiungere una convergenza dei principi che governano i sistemi di autodisciplina attualmente operanti in Europa” e “dimostrare che i meccanismi nazionali di autodisciplina sono da preferire a un'estensione della legislazione a livello europeo”. Il modello proposto dall’AEEP è basato sul cd. principio del Paese d’Origine e mira ad assicurare ai consumatori dei diversi paesi europei la stessa tutela garantita nel paese d’origine della comunicazione commerciale attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi autodisciplinari. Tale sistema dovrebbe consentire un’integrazione a livello comunitario fra i diversi sistemi di autodisciplina al fine di “evitare [attraverso controlli volontari esercitati da organismi autodisciplinari] azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi”. Naturalmente, il successo in Rete del suddetto modello presuppone l’adesione dei “prestatori dei servizi della società dell’informazione” ai codici di autodisciplina dei rispettivi Paesi, la qualcosa, per quanto concerne l’Italia, sembra, al momento, lontana a venire. Quanto sopra dimostra che il processo di integrazione fra ordinamenti giuridici, auspicato nella parte iniziale di questo capitolo, è ancora alle battute iniziali e ciò sta creando ed ha creato non poche difficoltà in particolare con riferimento alla legge applicabile a singoli fenomeni che hanno luogo nel Cyberspazio. |
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