Home arrow la legge
LA LEGGE Stampa
LA LEGGE APPLICABILE ALLA PUBBLICITÀ ON-LINE
Ciascun ordinamento stabilisce quali siano gli specifici criteri in base ai quali debba
valutarsi la liceità della comunicazione pubblicitaria e quali gli interessi, di volta in
volta, prevalenti rispetto alla libertà d’iniziativa privata su cui si basa la cd. ‘libertà di
pubblicità’. Tuttavia, data la natura “a-giurisdizionale” e transnazionale della Rete,
diventa estremamente difficile stabilire il ‘prisma’ attraverso cui debba essere
effettuata la selezione di tali interessi.

L’estensione ad Internet delle norme destinate ad individuare la legge applicabile agli
altri mass-media è risultata spesso deludente, costringendo l’interprete ad inutili
“funambolismi” giuridici. A tale proposito basti menzionare il tentativo di assimilare
la comunicazione su Internet alle trasmissioni satellitari, estendendo anche alla Rete il
principio secondo cui il “controllo dei servizi della società dell’informazione deve
essere effettuato all’origine dell’attività”. Quanto sopra implica che la valutazione
di liceità della comunicazione venga effettuata prendendo in considerazione
“unicamente” le norme del Paese di origine della comunicazione stessa ovvero dello
Stato in cui “i segnali portatori del messaggio sono inseriti [nella Rete] in una
sequenza ininterrotta di comunicazione diretta”.

A prescindere dalla considerazione che il suddetto criterio non sembra incontrare
unanime consenso a livello internazionale neanche in materia di trasmissioni
satellitari, appare, comunque, evidente che il rinvio ai principi previsti in materia di
radiodiffusione anche alle comunicazioni on-line non può rappresentare una
soluzione adeguata per garantire un’effettiva tutela agli interessi di consumatori ed
aziende che operano in Rete e ciò sia per ragioni di ordine tecnico che di politica del
diritto.

Anzitutto, a differenza delle comunicazioni satellitari, in cui è tutto sommato agevole
individuare quale sia il Paese di origine del messaggio, risulta assai complesso
stabilire il luogo in cui un messaggio è stato per la prima volta immesso nella Rete.
Peraltro, diversamente di quanto accade per le comunicazioni radiotelevisive, una
volta immessa in Rete, la comunicazione illecita risulta accessibile agli altri cyberutenti
in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con una evidente reiterazione
dell’illecito e, conseguente, allargamento del danno.

D’altro canto, la stessa natura degli interessi che il cd. diritto della pubblicità intende
salvaguardare (ovvero la tutela della fede pubblica e della concorrenza leale fra le
aziende, la protezione dei minori, ecc.) impone che vengano prese in considerazione
le posizioni giuridiche di volta in volta protette nello Stato in cui il messaggio on-line
è destinato a produrre i propri effetti. In caso contrario, si rischia di lasciare i
consumatori e le aziende che operano in Internet senza alcuna protezione nei
confronti dei soggetti più “spregiudicati” che, attraverso una serie di accorgimenti
tecnici, siano in grado di delocalizzare la propria attività, effettuando una vera e
propria operazione di forum shopping.
Lo stessa Commissione europea, nell’Explanatory Memorandum alla Proposta di
Direttiva sul Commercio Elettronico, ha correttamente affermato che “l’applicazione
del criterio del Paese d’origine, in questo momento, non può essere preso in
considerazione come un modello per eventuali future negoziazioni a livello
internazionale, dal momento che un simile approccio può essere adottato solo
laddove vi sia un sufficiente grado di integrazione giuridica”.

Quanto sopra ci induce a ritenere che il criterio più corretto per valutare la legittimità
del messaggio pubblicitario on-line dovrebbe essere quello basato sulla legge del
luogo in cui sono “stabiliti” i soggetti a cui tale messaggio è destinato. L’adozione del
criterio del Paese di destinazione della comunicazione, infatti, consente di garantire
un analogo livello di protezione sia dentro che fuori dalla Rete. Il criterio del Paese di
destinazione impone, peraltro, di verificare, caso per caso, se sussistono elementi di
“collegamento” giuridicamente rilevanti fra la comunicazione commerciale,
illegittima alla luce della lex fori, ed i soggetti eventualmente lesi da tale condotta, e
ciò al fine di stabilire se vi sono “act by which the defendant purposesfully avails itself
of the privilege of conducting activities within the forum state, thus invoking the
benefits and protections of its laws”.
Tale approccio è condiviso anche dalle corti statunitensi che, in più di un’occasione,
hanno affermato il potere del giudice di decidere in merito alla liceità dei messaggi
diffusi attraverso Internet sulla base della lex fori laddove venga dimostrata la
sussistenza di elementi significativi di contatto fra il luogo in cui il messaggio viene
ricevuto e l’attività svolta dal prestatore dei servizi in Rete.

Nella stessa direzione, peraltro, sembra orientarsi il giudice italiano che, in una
recente decisione avente ad oggetto l’utilizzo di un domain name registrato negli Stati
Uniti, pur affermando la propria giurisdizione sulla materia de qua, ha escluso la
sussistenza dell’illecito ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare
che il titolare del domain name avesse inteso svolgere o di fatto avesse svolto
un’attività commerciale rivolta al mercato italiano. Pertanto, la determinazione della
legge applicabile potrà essere correttamente effettuata solo a posteriori ovvero
tenendo conto delle modalità concrete con cui viene condotta dai singoli operatori la
relativa attività pubblicitaria.

Inoltre, una valutazione di legittimità della comunicazione commerciale basata sulla
legge del luogo di destinazione sarebbe conforme al disposto dell’art. 62 della legge
cui si trovino i cyberutenti a cui le comunicazioni sono dirette. Solo in via eventuale,
si potranno applicare le norme del Paese d’origine, se esso è uno degli Stati Membri
dell’Unione e se l’illegittima condotta violi le norme della leale concorrenza in tale
Paese.
< Precedente   Prossimo >