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Pur in presenza di una chiara affermazione del principio secondo cui il ricevente ha diritto di rifiutare una comunicazione non richiesta, non sembra tuttavia risolta la questione se vi sia un onere da parte dell’utente Internet di iscriversi in appositi registri per prevenire l’invio di “junk mail” nella propria casella di posta elettronica (il cd. sistema di “opt out”) ovvero il divieto per le aziende di inviare informazioni commerciali attraverso la Rete in assenza di una preventiva accettazione del relativo destinatario (il cd. sistema di “opt in”). A livello comunitario il legislatore sembra aver lasciato aperte entrambe le strade, anche se risulta evidente la preferenza accordata dalla Direttiva sul Commercio Elettronico al sistema dell’opt out. L’Art. 7 comma II della Direttiva, infatti, impone agli Stati Membri esclusivamente l’obbligo di “adottare i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali”. Quanto sopra, peraltro, conferma quanto disposto a livello comunitario in tema di protezione dei consumatori nei contratti a distanza, laddove si richiede il consenso preventivo dell’utente Internet solo nel caso di impiego, da parte del relativo fornitore, di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata) ovvero di fax (telecopia). In tutti gli altri casi, invece, le tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale possono essere liberamente impiegate salvo che il consumatore non si dichiari esplicitamente contrario. Nonostante il legislatore europeo abbia imposto agli Stati Membri esclusivamente l’adozione di sistemi di opt out, i Paesi dell’Unione sono stati, comunque, invitati ad incoraggiare ed agevolare “appropriate iniziative di filtraggio da parte delle imprese del settore” delle comunicazioni commerciali non sollecitate, facendo quanto possibile “affinché tali comunicazioni … siano identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve”. Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza, la Direttiva sul Commercio Elettronico ha stabilito alcune condizioni minime che, “oltre agli altri obblighi d’informazione posti dal diritto comunitario”, dovranno essere rispettate dalle “comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante”. In particolare, le comunicazioni commerciale, così come i soggetti per conto dei quali queste vengano effettuate, dovranno essere chiaramente ed immediatamente identificabili. Tale disposizione, ove correttamente interpretata, dovrebbe impedire agli operatori Internet di porre in essere procedure di “remailing” dei messaggi di posta elettronica non sollecitati se ed in quanto tali procedure non consentano ai relativi destinatari di identificare con certezza gli autori di tali messaggi. |
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