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Pur in presenza di una chiara affermazione del principio secondo cui il ricevente ha
diritto di rifiutare una comunicazione non richiesta, non sembra tuttavia risolta la
questione se vi sia un onere da parte dell’utente Internet di iscriversi in appositi
registri per prevenire l’invio di “junk mail” nella propria casella di posta elettronica (il
cd. sistema di “opt out”) ovvero il divieto per le aziende di inviare informazioni
commerciali attraverso la Rete in assenza di una preventiva accettazione del relativo
destinatario (il cd. sistema di “opt in”).

A livello comunitario il legislatore sembra aver lasciato aperte entrambe le strade,
anche se risulta evidente la preferenza accordata dalla Direttiva sul Commercio
Elettronico al sistema dell’opt out. L’Art. 7 comma II della Direttiva, infatti, impone
agli Stati Membri esclusivamente l’obbligo di “adottare i provvedimenti necessari
per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni
commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in
cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali
comunicazioni commerciali”.

Quanto sopra, peraltro, conferma quanto disposto a livello comunitario in tema di
protezione dei consumatori nei contratti a distanza, laddove si richiede il consenso
preventivo dell’utente Internet solo nel caso di impiego, da parte del relativo fornitore,
di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata) ovvero di fax (telecopia). In tutti gli altri casi, invece, le
tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individuale
possono essere liberamente impiegate salvo che il consumatore non si dichiari
esplicitamente contrario.
Nonostante il legislatore europeo abbia imposto agli Stati Membri esclusivamente
l’adozione di sistemi di opt out, i Paesi dell’Unione sono stati, comunque, invitati ad
incoraggiare ed agevolare “appropriate iniziative di filtraggio da parte delle imprese
del settore” delle comunicazioni commerciali non sollecitate, facendo quanto
possibile “affinché tali comunicazioni … siano identificabili come tali, in modo
chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve”.

Inoltre, in ossequio al principio di trasparenza, la Direttiva sul Commercio Elettronico
ha stabilito alcune condizioni minime che, “oltre agli altri obblighi d’informazione
posti dal diritto comunitario”, dovranno essere rispettate dalle “comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono
parte integrante”. In particolare, le comunicazioni commerciale, così come i
soggetti per conto dei quali queste vengano effettuate, dovranno essere chiaramente
ed immediatamente identificabili. Tale disposizione, ove correttamente interpretata,
dovrebbe impedire agli operatori Internet di porre in essere procedure di “remailing”
dei messaggi di posta elettronica non sollecitati se ed in quanto tali procedure non
consentano ai relativi destinatari di identificare con certezza gli autori di tali messaggi.
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